Descrizione
Misure di prevenzione rischio incendi boschivi e di prossimità e tutela della qualità dell'aria fino al 30 settembre 2025
1. A tutti i proprietari, affittuari, possessori, gestori o conduttori a qualsiasi genere di:
a) terreni utilizzati per fini agricoli a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, di realizzare, prontamente e contestualmente, una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per l'intero perimetro continuo dell'area coltivata e per una larghezza costante di almeno 10 metri, tale da impedire comunque la propagazione del fuoco alle aree circostanti;
b) di aree boscate come definite dalla L.R. n. 39/2000 e le aree ad esse assimilabili, confinanti con insediamenti residenziali, pubblici, turistici, produttivi e alle strade, di realizzare e mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà;
c) di campeggi, villaggi turistici, residence e assimilabili, alberghi e strutture ricettive insistenti in aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, di assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, regolando lo sviluppo della vegetazione al fine di mantenere in sicurezza le stesse aree dalla possibile propagazione del fuoco da aree circostanti;
d) di terreni di qualsiasi natura, insistenti in aree urbane o rurali, parchi e giardini,
- di evitare di depositare, anche solo temporaneamente, materiale di qualsiasi genere combustibile ad una distanza inferiore a 10 metri, misurata perpendicolarmente, dalle aree elencate alle lettere a), b) e c);
- di astenersi dall'accendere fuochi di qualsiasi genere per abbruciamenti di residui di potatura e sterpaglie ad una distanza inferiore a 50 metri, dalle aree di cui al punto 1 e ad una distanza inferiore a 100 metri dal tessuto residenziale, sempre con misure considerate perpendicolarmente;
- per esigenze meramente estemporanee dettatate dall'attività agricola, di limitare eventuali abbruciamenti di residui di potatura nel limite massimo di 2 metri cubo al giorno, tassativamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00.
2. A tutti i proprietari, affittuari, possessori, gestori o conduttori a qualsiasi genere di terreni di cui al punto 1, ovvero anche singole unità immobiliari nel tessuto urbano e assimilabile insieme alle loro pertinenze, di evitare che l'accensione di fuochi per la cottura di cibi in braceri e barbecue, ovvero presso le aree attrezzate, determini indebita e incontrollata propagazione del fumo con possibile nocumento per la qualità dell'aria all'intorno.